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CNA Padova
12Feb

Concordato Preventivo, Cna: buona notizia per le oltre 95mila partite iva in provincia di Padova e Rovigo

12/02/2024 Nicolo Ruffin In evidenza, News 68

Montagnin: uno strumento di collaborazione fra imprese e fisco che va nella direzione della semplificazione e della pianificazione fiscale. In alcuni casi ci sarà un margine di risparmioSono oltre 78mila in provincia di Padova e 17mila in provincia di Rovigo le partite iva che potranno beneficiare del “concordato preventivo” approvato lo scorso 25 gennaio dal Consiglio dei Ministri. Il decreto dà ufficialmente il via libera ad un nuovo strumento di collaborazione tra professionisti, imprese e fisco, che permetterà di semplificare la pianificazione fiscale e, in alcuni casi, anche di pagare effettivamente meno tasse.

Padova: Secondo le elaborazioni del Centro Studi di Cna Padova e Rovigo su dati MEF Dipartimento delle Finanze – Dichiarazioni e statistiche fiscali 2021, nel padovano potranno valutare di accedere alla misura sperimentale circa 28.500 professionisti in regime forfettario, a cui si aggiungono più di 26 mila persona fisiche con partita iva soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA, gli ex studi di settore) ma anche oltre 11mila società di persone e quasi 12.600 società di capitali (vedi tabella a fine comunicato). Una platea vasta di soggetti i cui ricavi variano in maniera significativa a seconda delle tipologie ma che si aggiravano, nel 2021, mediamente intorno ai 227 mila euro per ciascuna impresa.

Rovigo: Secondo le elaborazioni del Centro Studi di Cna Padova e Rovigo su dati MEF Dipartimento delle Finanze – Dichiarazioni e statistiche fiscali 2021, nel rodigino potranno valutare di accedere alla misura sperimentale circa 6.700 professionisti in regime forfettario, a cui si aggiungono circa 5.900 persone fisiche con partita iva soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA, gli ex studi di settore) ma anche oltre 2000 società di persone e oltre 2.250 società di capitali (vedi tabella a fine
comunicato). Una platea vasta di soggetti i cui ricavi variano in maniera significativa a seconda delle tipologie ma che si aggiravano, nel 2021, mediamente intorno ai 183 mila euro per ciascuna impresa.
Il concordato preventivo biennale si configura di fatto come un accordo tra i titolari di partita iva e l’Agenzia delle Entrate che, basandosi sui dati a sua disposizione, potranno definire le imposte dovute nei successivi due anni. In altre parole, il contribuente (libero professionista o imprenditore) potrà concordare in anticipo le tasse da pagare.
Una vera e propria scommessa sulla capacità del singolo imprenditore di produrre reddito: se le entrate dovessero superare la stima pattuita, come già detto, non ci saranno comunque variazioni e l’imprenditore otterrà un risparmio sulle tasse, in caso contrario la cifra da pagare sarà comunque quella concordata.
“Questa sperimentazione crediamo possa rappresentare una buona notizia per gli artigiani – commenta il presidente di Cna di Padova e Rovigo, Luca Montagnin – perché permetterà loro di sapere in anticipo quale sarà il peso delle imposte, in modo da organizzarsi al meglio ed evitare spiacevoli sorprese. Anche qualora il reddito effettivo dovesse superare la previsione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la normativa prevede che ‘non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti’. Il fatto di poter concordare preventivamente le imposte dovute potrebbe essere anche uno strumento utile per ridurre l’evasione fiscale, che come tutti sappiamo nel nostro Paese è una pesante spina nel fianco”.

Per agevolare il processo, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti dei programmi per acquisire i dati necessari all’elaborazione della proposta, con una scadenza fissata, per il 2024, al 15 giugno. Mentre gli uffici fiscali di Cna sono già pronti per dare le prime risposte alle decine di migliaia di imprenditori padovani, piccoli e medi, interessati alla misura “L’utilità del concordato preventivo – conclude Montagnin – è evidente: da un lato semplifica le procedure e dall’altro offre all’imprenditore una prospettiva chiara sui suoi obblighi fiscali, riducendo l’incertezza e promuovendo l’adempimento spontaneo. Inoltre, l’esenzione fiscale sul reddito aggiuntivo incassato incentiva la partecipazione al programma, con la possibilità di ulteriori rinnovi in base ai dati successivi”.

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07Feb

SOGLIA ELEVATA E PERIODO MOBILE: CAMBIA IL REGOLAMENTO “DE MINIMIS”

07/02/2024 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi, Agroalimentare, Eventi Agroalimentare 105

Gli aiuti concessi in “De Minimis” sono un’eccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.

Una delle eccezioni a questo principio generale sono proprio gli aiuti concessi in “De Minimis”.

Si tratta cioè di aiuti considerati di importanza minore poiché di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza.

DEFINIZIONE DEL DE MINIMIS

L’articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 prevede che:

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni.

3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa

Con il nuovo regolamento, a partire al 01/01/2024 non c’è più il limite di 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada

Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca Reg. 717/2014 e Agricoltura Reg. 1408/2013.

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL DE MINIMIS

La norma prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non debba essere superato nell’arco di tre esercizi finanziari che con il nuovo Reg. 2023/2831 diventeranno invece 3 anni. (…nell’arco di 3 anni)

Non c’è al momento chiarezza di come funzioni questo limite e se faccia riferimento all’anno solare o all’anno civile.

In pratica il riferimento è all’esercizio fiscale in corso (che può non coincidere con l’anno solare) e i due esercizi precedenti.

C’è dunque uno scorrimento temporale di tipo annuale non rilevando il momento preciso in cui l’aiuto viene deliberato ma esclusivamente l’anno fiscale.

La data di rifermento che va considerata è la data di concessione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

NON TUTTI I CONTRIBUTI RIENTRANO NEL DE MINIMIS

Non tutti i contributi che un’azienda può ricevere rientrano necessariamente nel de minimis.
Occorre innanzitutto verificare se si tratta o meno di aiuti di stato (qui trovi un approfondimento).
Se non sono aiuti di stato, non sono da considerare ai fini del de mimimis.
Se invece sono aiuti di stato, occorre verificare se rientrano in uno dei regimi di esenzione alternativi al de minimis.

  • Aiuti esenti dall’obbligo di notifica
  • Aiuti notificati per i quali è stata approvata l’esenzione

Per capire se si tratti di contributi che rientrano in queste definizioni occorre verificarlo nel testo della norma e nelle relazioni di accompagnamento.

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06Feb

CNA INCONTRA I VERTICI DI INTERPORTO PADOVA

06/02/2024 Nicolo Ruffin In evidenza, News 76
Trasporti: Montagnin, con crisi Suez l’efficienza Interporto è vantaggio per il settore ma servono più servizi 
Marigo Cna Trasporto Merci, “aree di parcheggio combinato Motrice-Auto nei pressi della struttura sono importanti per aumentare servizi e fruibilità”  
Una delegazione di Cna Padova e Rovigo e dei vertici della categoria dei Trasporto (la più rappresentativa del settore sul territorio) è stata nel pomeriggio di ieri in visita ai vertici di Interporto di Padova per capire la situazione della struttura nel contesto delle crisi geopolitiche in corso e più nello specifico della crisi del Mar Rosso e della rotta Asia, Suez, Mediterraneo da dove transita circa il 12% del commercio mondiale.
I dati del cruscotto digitale in tempo reale di Interporto raccontano di un gennaio 2024 con una crescita del +6% dei container marittimi e del +15% per le merci movimentate in Teu. 
“Un risultato per nulla scontato in una situazione difficile come quella che il sistema sta vivendo in questo momento – ha spiegato il presidente di Interporto Franco Pasqualetti – che si deve agli oltre 100 milioni di euro di investimenti realizzati in questi ultimi 10 anni e a un grado di avanzamento tecnologico e di efficienza che non ha eguali in tutto il Paese”.
I numeri, estremamente positivi di interporto per il mese di gennaio, hanno conquistato gli esperti della categoria Trasporto Merci di Cna Padova e Rovigo.
“Ancora più dei numeri, per altro molto positivi – spiega Luca Montagnin presidente di Cna Padova e Rovigo – è il grado di efficienza raggiunto dalla struttura e da servizi sempre più avanzati e competitivi ad averci colpiti. Avere una piattaforma logistica strategica per l’intero continente (Interporto e Hub Logistico Core della Ue), nella zona industriale di Padova garantisce un vantaggio competitivo per le imprese del territorio e fra queste spiccano quelle del settore del Trasporto Merci che, come Cna Padova e Rovigo, siamo orgogliosi di rappresentare come categoria la più rappresentativa del settore sul nostro territorio”.
E non è mancato neppure il confronto sugli obiettivi futuri e sui progetti per perfezionare ulteriormente i servizi al territorio della struttura:
“Per migliorare ulteriormente l’efficienza dell’intero sistema e per poter fruire appieno dei servizi di Interporto – ha detto il presidente di Cna Trasporto Merci Padova. Rovigo Valerio Marigo – credo sia importante ragionare della realizzazione di nuove aree di sosta per le motrici. Questo in una logica di Parcheggio combinato Motrice-Auto. Il trasportatore potrebbe arrivare al suo mezzo direttamente da casa in auto. Potrebbe quindi salire sul sedile del suo posto di lavoro e proseguire la sua giornata sapendo di non dover percorrere strada in più con un mezzo di grandi dimensioni e grandi consumi per accedere alla propria abitazione. Alla fine della giornata di lavoro infatti l’autista avrebbe la possibilità di parcheggiare il camion, recuperare la sua auto e tornare a casa riducendo di molto l’impatto sul traffico e i costi di questa tratta. Un servizio che garantirebbe al sistema nuove efficienze, strategiche in un settore in cui la competitività diventa tanto più importante quando più complesso si fa il quadro geopolitico di riferimento”.
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25Gen

Documentazione progetto Dispositivi medici e stampa 3D

25/01/2024 Nicolo Ruffin Medicale, News 86

Sono disponibili per gli operatori i documenti elaborati nell’ambito del progetto Additive Manufacturing e Dispositivi Medici: evoluzione normativa e affidabilità delle tecnologie

  1. Dispositivi medici & stampa 3D – Documento di orientamento / Position Paper sulla regolamentazione dei dispositivi medici realizzati in stampa additiva, sulla sicurezza e l’efficacia del dispositivo;
  2. Ricerca sui materiali per la stampa additiva dei DM: caratteristiche di sicurezza e proprietà funzionali dei materiali;
  3. Guida per valutare l’affidabilità della tecnologia additiva nella produzione di dispositivi medici personalizzati – proposta di Round Robin Study applicato al processo di produzione in ambito biomedicale
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24Gen

PUBBLICATO IL DECRETO SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

24/01/2024 Nicolo Ruffin In evidenza, News 76

Dopo lunghi mesi di attesa è stato firmato il decreto attuativo che permette finalmente alle Comunità Energetiche di prendere il via. Leggi le domande più frequenti, per scoprire cosa sono e in che modo possono essere utili alla tua impresa!Le Comunità Energetiche Rinnovabili – “FAQ”

1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
2. Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3. Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
4. Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili .
6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
7. Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, si veda il successivo punto xx);
b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;
c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
8. Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli
impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
9. Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri
incentivi sulla produzione di energia elettrica.
10. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

11. Come posso verificare il suddetto vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:
a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.

E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-
interattiva-delle-cabine-primarie – link in fase di aggiornamento

12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto
12);
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 15).
13. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
• Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
• +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
• +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48
€/MWh).
15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

18. A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
• 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
• 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
• 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
• 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

20. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
• realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
• connessione alla rete elettrica nazionale
• studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
• direzione lavori e sicurezza
• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

21. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
22. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento
(calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

23. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%?
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non
possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

24. Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
25. È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

30. Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato
un impianto di produzione.

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24Gen

Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano: Riapre il 1 ottobre lo sportello “giovani diplomati” che assegna contributi per apprendisti nei settori della ristorazione e della pasticceria

24/01/2024 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi, Agroalimentare, Eventi Agroalimentare 100

AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE 2024

Riapre il 1 ottobre lo sportello “giovani diplomati” che assegna contributi per apprendisti nei settori della ristorazione e della pasticceria

Sono ancora disponibili oltre 9 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi della ristorazione e della pasticceria.
  • destinato ad imprese della ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30) , produzione di pasticceria fresca (ATECO 10.71.20);
  • attive da almeno 10 anni o che nel 2022 abbiano acquistato almeno il 25% del totale di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici.
Previsto un contributo a fondo perduto (massimo 30 mila euro), fino a coprire il 70% delle spese totali degli apprendisti.
Non possono partecipare le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello.

Contattaci a bandi@pd.cna.it o al 0498062209

24 GENNAIO 2024
Il fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e di 56 milioni di euro per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»), che avevamo chiesto di inserire a sostegno anche delle pasticcerie di sola produzione: essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
Il fondo interviene
  • con un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 30 mila euro e fino al 70% delle spese per l’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa , in regime de minimis (sese interamente sostenute e pagate dall’impresa dopo la presentazione della domanda ed entro 8 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni).
  • con un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 30 mila euro e fino al 70% delle spese riferite alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati. (in regime de minimis). I giovani diplomati devono avere un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni, e non devono aver compiuto, alla data di sottoscrizione delcontratto di apprendistato, i 30 anni di età.
Domande a partire dal 01/03/2024 sulla piattaforma informatica Invitalia, con valutazione in ordine cronologico di presentazione delle domande.
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10Gen

Dal 1° gennaio 2024 è operativa la riforma del Fondo di garanzia per le PMI

10/01/2024 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi 91
Con la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, viene tra le altre misure, confermato l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:

  • 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
  • 50% per operazioni di capitale di rischio
  • 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
  • 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità

Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).

Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Approfondimenti:
Circolare MCC n. 21/2023
Normative a confronto: disposizioni in vigore al 31.12.2023 e dall’1.1.2024
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18Dic

BRUXELLES MIGLIORA LE NORME PER GLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE

18/12/2023 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi, News 84

La Commissione europea ha adottato oggi due regolamenti che modificano le norme generali per gli aiuti di importo limitato (regolamento de minimis) e per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG). Si tratta di un miglioramento delle norme sia in termini di semplificazione e sia soprattutto per l’aumento del massimale. Una risposta positiva alle richiesta avanzate anche dalla CNA nel corso delle consultazioni con le istituzioni europee.

I nuovi regolamenti, che esentano gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’UE in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicheranno fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento del massimale per impresa da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per tenere conto dell’inflazione; l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

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14Dic

ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGA VERSAMENTI AL 18/12/2023 DELLE RATE DEL 31/10/2023 E 30/11/2023

14/12/2023 Nicolo Ruffin News 72

Nella Legge di conversione del DL 145/2023 (decreto collegato fiscale 2024) non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la pubblicazione dovrebbe avvenire entro il 17/12/2023), è stata inserita la proroga al 18/12/2023 dei pagamenti in scadenza il 31/10/2023 e il 30/11/2023 per coloro che si sono avvalsi della “Rottamazione quater”.
In base a tale proroga, i pagamenti non effettuati alla scadenza del 31/10/2023 (unica soluzione o 1° rata) e/o 30/11/2023 (2° rata) se effettuati entro il 18/12/2023 si considerano tempestivi e non si decade dalla rottamazione.
Restano invariate le scadenze delle rate successive.

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23Nov

UNITI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE – WEBINAR

23/11/2023 Nicolo Ruffin Acconciatori, Estetiste, Tatuatori, News, Servizi slider - Acconciatori, estetiste, tatuatori 93
CNA Padova e Rovigo, in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, ha aderito a un'importante iniziativa volta alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, vera e propria emergenza sociale contemporanea.
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e delle Piccole imprese

Associazione Provinciale di Padova e Rovigo
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