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CNA Padova
25Gen

Documentazione progetto Dispositivi medici e stampa 3D

25/01/2024 Nicolo Ruffin Medicale, News 91

Sono disponibili per gli operatori i documenti elaborati nell’ambito del progetto Additive Manufacturing e Dispositivi Medici: evoluzione normativa e affidabilità delle tecnologie

  1. Dispositivi medici & stampa 3D – Documento di orientamento / Position Paper sulla regolamentazione dei dispositivi medici realizzati in stampa additiva, sulla sicurezza e l’efficacia del dispositivo;
  2. Ricerca sui materiali per la stampa additiva dei DM: caratteristiche di sicurezza e proprietà funzionali dei materiali;
  3. Guida per valutare l’affidabilità della tecnologia additiva nella produzione di dispositivi medici personalizzati – proposta di Round Robin Study applicato al processo di produzione in ambito biomedicale
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24Gen

PUBBLICATO IL DECRETO SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

24/01/2024 Nicolo Ruffin In evidenza, News 78

Dopo lunghi mesi di attesa è stato firmato il decreto attuativo che permette finalmente alle Comunità Energetiche di prendere il via. Leggi le domande più frequenti, per scoprire cosa sono e in che modo possono essere utili alla tua impresa!Le Comunità Energetiche Rinnovabili – “FAQ”

1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
2. Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3. Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
4. Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili .
6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
7. Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, si veda il successivo punto xx);
b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;
c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
8. Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli
impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
9. Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri
incentivi sulla produzione di energia elettrica.
10. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

11. Come posso verificare il suddetto vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:
a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.

E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-
interattiva-delle-cabine-primarie – link in fase di aggiornamento

12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto
12);
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 15).
13. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
• Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
• +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
• +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48
€/MWh).
15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

18. A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
• 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
• 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
• 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
• 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

20. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
• realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
• connessione alla rete elettrica nazionale
• studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
• direzione lavori e sicurezza
• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

21. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
22. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento
(calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

23. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%?
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non
possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

24. Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
25. È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

30. Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato
un impianto di produzione.

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24Gen

Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano: Riapre il 1 ottobre lo sportello “giovani diplomati” che assegna contributi per apprendisti nei settori della ristorazione e della pasticceria

24/01/2024 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi, Agroalimentare, Eventi Agroalimentare 107

AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE 2024

Riapre il 1 ottobre lo sportello “giovani diplomati” che assegna contributi per apprendisti nei settori della ristorazione e della pasticceria

Sono ancora disponibili oltre 9 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi della ristorazione e della pasticceria.
  • destinato ad imprese della ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30) , produzione di pasticceria fresca (ATECO 10.71.20);
  • attive da almeno 10 anni o che nel 2022 abbiano acquistato almeno il 25% del totale di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici.
Previsto un contributo a fondo perduto (massimo 30 mila euro), fino a coprire il 70% delle spese totali degli apprendisti.
Non possono partecipare le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello.

Contattaci a bandi@pd.cna.it o al 0498062209

24 GENNAIO 2024
Il fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e di 56 milioni di euro per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»), che avevamo chiesto di inserire a sostegno anche delle pasticcerie di sola produzione: essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
Il fondo interviene
  • con un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 30 mila euro e fino al 70% delle spese per l’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa , in regime de minimis (sese interamente sostenute e pagate dall’impresa dopo la presentazione della domanda ed entro 8 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni).
  • con un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 30 mila euro e fino al 70% delle spese riferite alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati. (in regime de minimis). I giovani diplomati devono avere un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni, e non devono aver compiuto, alla data di sottoscrizione delcontratto di apprendistato, i 30 anni di età.
Domande a partire dal 01/03/2024 sulla piattaforma informatica Invitalia, con valutazione in ordine cronologico di presentazione delle domande.
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10Gen

Dal 1° gennaio 2024 è operativa la riforma del Fondo di garanzia per le PMI

10/01/2024 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi 94
Con la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, viene tra le altre misure, confermato l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:

  • 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
  • 50% per operazioni di capitale di rischio
  • 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
  • 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità

Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).

Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Approfondimenti:
Circolare MCC n. 21/2023
Normative a confronto: disposizioni in vigore al 31.12.2023 e dall’1.1.2024
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18Dic

BRUXELLES MIGLIORA LE NORME PER GLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE

18/12/2023 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi, News 90

La Commissione europea ha adottato oggi due regolamenti che modificano le norme generali per gli aiuti di importo limitato (regolamento de minimis) e per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG). Si tratta di un miglioramento delle norme sia in termini di semplificazione e sia soprattutto per l’aumento del massimale. Una risposta positiva alle richiesta avanzate anche dalla CNA nel corso delle consultazioni con le istituzioni europee.

I nuovi regolamenti, che esentano gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’UE in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicheranno fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento del massimale per impresa da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per tenere conto dell’inflazione; l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

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14Dic

ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGA VERSAMENTI AL 18/12/2023 DELLE RATE DEL 31/10/2023 E 30/11/2023

14/12/2023 Nicolo Ruffin News 74

Nella Legge di conversione del DL 145/2023 (decreto collegato fiscale 2024) non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la pubblicazione dovrebbe avvenire entro il 17/12/2023), è stata inserita la proroga al 18/12/2023 dei pagamenti in scadenza il 31/10/2023 e il 30/11/2023 per coloro che si sono avvalsi della “Rottamazione quater”.
In base a tale proroga, i pagamenti non effettuati alla scadenza del 31/10/2023 (unica soluzione o 1° rata) e/o 30/11/2023 (2° rata) se effettuati entro il 18/12/2023 si considerano tempestivi e non si decade dalla rottamazione.
Restano invariate le scadenze delle rate successive.

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23Nov

UNITI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE – WEBINAR

23/11/2023 Nicolo Ruffin Acconciatori, Estetiste, Tatuatori, News, Servizi slider - Acconciatori, estetiste, tatuatori 98
CNA Padova e Rovigo, in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, ha aderito a un'importante iniziativa volta alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, vera e propria emergenza sociale contemporanea.
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15Nov

GLITTER E MICROPLASTICHE NEI PRODOTTI COSMETICI: LE NUOVE REGOLE EUROPEE

15/11/2023 Nicolo Ruffin Acconciatori, Estetiste, Tatuatori, News, Servizi slider - Acconciatori, estetiste, tatuatori 103
Dal 17 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue del 25 settembre 2023 sul divieto di vendita di prodotti contenenti microplastiche. La nuova normativa ha lo scopo di ridurre del 30% entro il 2030 la presenza nell’ambiente delle microplastiche e quindi l’impatto potenzialmente dannoso che queste sostanze possono avere sulla salute dell’uomo.
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30Ott

ACCORDO VENETO SVILUPPO – UNIONCAMERE DEL VENETO: INIZIATIVA CONGIUNTA PER FAVORIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL VENETO

30/10/2023 Nicolo Ruffin 1) Bandi e Contributi Attivi 94

Veneto Sviluppo Spa e Unioncamere del Veneto hanno predisposto un’iniziativa finanziaria congiunta con l’obiettivo di favorire l’efficientamento energetico delle micro, piccole e medie imprese localizzate in Veneto, mettendo insieme le risorse regionali destinate al finanziamento agevolato con i contributi camerali.

L’impresa può finanziare spese di investimento successive alla presentazione della domanda, che rispettino i parametri di cui all’art. 7 del bando predisposto da Unioncamere e che abbiano un importo compreso fra 20.000,00 e 150.000,00 euro.

L’intervento agevolato prevede una copertura al 100% dell’investimento ammissibile, di cui il 15% a titolo di contributo a fondo perduto, e l’85% a titolo di finanziamento agevolato, quest’ultimo composto al 50% da fondi regionali e bancari. Il contributo a fondo perduto viene concesso fino all’esaurimento del plafond, complessivamente pari a 2,5 milioni di euro, suddiviso in sotto-plafond provinciali.

La domanda andrà presentata – a far data dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2023 – in un’unica soluzione a Veneto Sviluppo Spa per via telematica esclusivamente tramite Finanziatore o Presentatore Convenzionato.

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18Ott

LEGGE DI BILANCIO 2024: le 12 Misure che riguardano le Imprese

18/10/2023 Nicolo Ruffin News 75

Il Consiglio dei Ministri ha varato la Manovra di bilancio presentando una serie di misure che impatteranno sulle imprese italiane. Ecco una sintetica panoramica delle azioni più significative previste:

  1. Incentivi per chi riporta attività produttive in Italia: beneficeranno di un dimezzamento dell’imponibile Ires o Irpef per 6 anni.
  2. Sconto Irpef per il “rientro dei cervelli”: per chi rientra in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, è previsto uno sconto Irpef fino al 50% del reddito imponibile con un tetto massimo di 600.000 euro.
  3. Maxideduzione per le assunzioni: le aziende che assumono a tempo indeterminato beneficeranno di una super deduzione al 120% nel 2024, che aumenta al 130% per alcune categorie specifiche (es. mamme, giovani, ex percettori di reddito di cittadinanza).
  4. Rifinanziata la Nuova Sabatini: la Nuova Sabatini tradizionale è stata rifinanziata con 50 milioni, garantendo continuità alle domande del 2023.
  5. Decontribuzione per mamme lavoratrici: le mamme lavoratrici con almeno due figli riceveranno una decontribuzione per l’intero importo dei contributi a loro carico per un anno. Per chi ha tre figli, la decontribuzione sarà permanente.
  6. Detassazione di lavoro notturno e festivo nel turismo: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, il lavoro notturno e festivo nel settore turistico sarà detassato.
  7. Scende al 5% la tassazione dei premi di produttività: i premi di produttività saranno tassati al 5% fino a 3.000 euro per lavoratori con redditi fino a 80.000 euro.
  8. Modifiche per i fringe benefit: i fringe benefit (ovvero i vantaggi aggiuntivi offerti dai datori di lavoro ai dipendenti, oltre al salario base. Es. auto aziendali, assicurazioni sanitarie, pasti aziendali) sono stati confermati, con soglie esentasse ridotte a 2.000 euro per lavoratori con figli a carico.
  9. Potenziati congedi parentali: oltre al mese aggiuntivo già retribuito all’80%, è stato introdotto un ulteriore mese di congedo retribuito al 60% per mamme e papà con figli fino a sei anni.
  10. Prorogato il taglio del cuneo fiscale: ne beneficeranno oltre 14 milioni di lavoratori.
  11. Confermate le garanzie Sace: (la Sace è una società di assicurazioni italiana che offre garanzie e copertura contro i rischi legati al commercio internazionale) garanzie confermate ma rientrano nel capitolo “misure per il potenziamento degli investimenti” con un focus sull’ambiente.
  12. Allineata la certificazione del credito d’imposta R&S: la certificazione del credito d’imposta in “ricerca e sviluppo” è stata allineata con i termini della sanatoria, garantendo certezza e tempistiche più chiare.

CNA, nei giorni scorsi ha tenuto a precisare che: “Tenuta conti pubblici e crescita economica devono marciare insieme”.

“L’Italia deve ridurre il peso del debito pubblico ma più ancora ha l’esigenza di crescere, due obiettivi che devono procedere congiuntamente”. È quanto ha evidenziato la CNA durante l’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra che verrà approvata nei prossimi giorni.

“La Confederazione degli artigiani è consapevole dei margini ridottissimi di finanza pubblica e condivide le priorità di sostenere le fasce di lavoratori e pensionati più fragili e più esposti all’inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Misure condivisibili sul piano sociale ma che sembrano esaurire ogni spazio per gli stimoli agli investimenti. Per questo la priorità è concentrare le risorse per lo sviluppo sul sistema delle piccole imprese”. Al riguardo CNA ha rinnovato al governo l’urgenza di accelerare la realizzazione del Pnrr

dando attuazione alla recente revisione che ha recepito la proposta della Confederazione, presentata la primavera dello scorso anno, di stanziare risorse per incentivare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (1,5 miliardi di euro), rifinanziando strumenti mirati alle piccole imprese e riformando la struttura delle bollette alleggerendo gli oneri che oggi gravano in via quasi esclusiva sulla micro e la piccola impresa.

Inoltre CNA ha invitato il governo a dare continuità, stabilità e certezza al meccanismo dei bonus all’edilizia così da imprimere un impulso rilevante agli investimenti privati, avviare il ritorno alla normalità del fondo di garanzia, attuare gli indirizzi della delega fiscale per l’introduzione della Mini Ires.

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