Gli aiuti concessi in âDe Minimisâ sono unâeccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dellâUnione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilitĂ di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.
Una delle eccezioni a questo principio generale sono proprio gli aiuti concessi in âDe Minimisâ.
Si tratta cioè di aiuti considerati di importanza minore poichÊ di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza.
DEFINIZIONE DEL DE MINIMIS
Lâarticolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 prevede che:
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui allâarticolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette allâobbligo di notifica di cui allâarticolo 108, paragrafo 3, del trattato
2. Lâimporto complessivo degli aiuti ÂŤde minimis concessi da uno Stato membro a unâimpresa unica non supera 300 000 EUR nellâarco di tre anni.
3. Gli aiuti ÂŤde minimisÂť sono considerati concessi nel momento in cui allâimpresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti ÂŤde minimisÂť allâimpresa
Con il nuovo regolamento, a partire al 01/01/2024 non câè piĂš il limite di 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada
Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca Reg. 717/2014 e Agricoltura Reg. 1408/2013.
PERIODO DI RIFERIMENTO DEL DE MINIMIS
La norma prevede che lâimporto complessivo degli aiuti ÂŤde minimisÂť non debba essere superato nellâarco di tre esercizi finanziari che con il nuovo Reg. 2023/2831 diventeranno invece 3 anni. (âŚnellâarco di 3 anni)
Non câè al momento chiarezza di come funzioni questo limite e se faccia riferimento allâanno solare o allâanno civile.
In pratica il riferimento è allâesercizio fiscale in corso (che può non coincidere con lâanno solare) e i due esercizi precedenti.
Câè dunque uno scorrimento temporale di tipo annuale non rilevando il momento preciso in cui lâaiuto viene deliberato ma esclusivamente lâanno fiscale.
La data di rifermento che va considerata è la data di concessione dellâaiuto. Gli aiuti erogabili in piĂš quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione
NON TUTTI I CONTRIBUTI RIENTRANO NEL DE MINIMIS
Non tutti i contributi che unâazienda può ricevere rientrano necessariamente nel de minimis.
Occorre innanzitutto verificare se si tratta o meno di aiuti di stato (qui trovi un approfondimento).
Se non sono aiuti di stato, non sono da considerare ai fini del de mimimis.
Se invece sono aiuti di stato, occorre verificare se rientrano in uno dei regimi di esenzione alternativi al de minimis.
- Aiuti esenti dallâobbligo di notifica
- Aiuti notificati per i quali è stata approvata lâesenzione
Per capire se si tratti di contributi che rientrano in queste definizioni occorre verificarlo nel testo della norma e nelle relazioni di accompagnamento.