Paghe e Consulenza del lavoro
EPASA Itaco
Invii telematici. Occhio alla messa in funzione
Come è noto a partire dal 1/01/2020 parte l’obbligo dei corrispettivi telematici per tutti, ecco alcuni passaggi da tenere presente prima di installare il vostro dispositivo.
– Censimento telematico presso l’Agenzia delle Entrate (per brevità AGE)
– Attivazione
– Apposizione sulla macchina del QRcode reperibile nell’area riservata presso l’AGE
– Messa in servizio per abilitare il registratore alla trasmissione dei dati
– Libretto di Dotazione
il Vostro consulente/commercialista (Cna) vi assiste in questi passaggi
E SE IL REGISTRATORE TELEMATICO SI GUASTA?
1) Segnalare all’Agenzia delle Entrate il malfunzionamento dello strumento distinguendo
- Se il dispositivo è dotato di un sistema automatico di autodiagnosi (che invia l’errore in AGE)
- Se il dispositivo è sprovvisto di meccanismi di autodiagnosi o è completamente non accessibile/non funzionante è onere dell’impresa (tramite il consulente/commercialista Cna) provvedere alla comunicazione telematica all’AGE per l’annotazione sul Libretto di Dotazione.
2) Adempiere agli obblighi di natura contabile
Fino a che non si ripristina il corretto funzionamento, l’impresa è tenuta:
- ad annotare i corrispettivi incassati in apposito registro cartaceo (redatto anche in modalità informatica) di emergenza.
- a comunicare all’Agenzia delle Entrate i relativi dati contabili seguendo il procedimento previsto sul sito online, tramite la “Procedura di Emergenza”.
COLLEGAMENTO INTERNET
Per consentire l’invio del file da parte del Registratore è necessario avere accesso ad una linea dati, anche non continuativamente.
Per info rivolgersi al Consulente Cna della sede di riferimento oppure ad Assistenza Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici 049/8062222 – assistenzafe@pd.cna.it
Livello verde nel comune di Padova
Dal 1 ottobre da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nel comune di Padova scatta li “LIVELLO VERDE” di allerta inquinamento.
– autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,
– autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,
– motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.Le deroghe principali che interessano i nostri associati:
– veicoli (N1, N2, N3) Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30;
– veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30.
DAL 1° LUGLIO 2019. FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA
Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha spiegato i tempi di emissione/trasmissione delle fatture, elettroniche e cartacee, che devono essere osservati dal 1° luglio 2019.Prima di esaminare puntualmente le previsioni di detta circolare, Vi forniamo una brevissima sintesi e prassi consigliata per l’emissione dei documenti elettronici.
Prassi consigliata dal 1° Luglio 2019
Fattura elettronica immediata (esempio: incasso da cliente /consegna del bene):
-datare la fattura con il giorno dell’incasso/consegna del bene e spedirla al SDI entro al massimo 7 giorni dalla data fattura (il termine di Legge è di 12 giorni, ma il SDI ha 5 giorni per effettuare lo scarto)*
Fattura elettronica differita (esempio: ddt o documento equivalente emessi nello stesso mese solare nei confronti del medesimo cliente: alla consegna dei beni /o servizi effettuati e incassati):
-datare la fattura a fine mese o con la data dell’ultimo ddt (o documento equivalente) emesso; spedire la Fattura Elettronica al SDI entro al massimo il giorno 10 del mese successivo (il termine di Legge è entro il 15 del mese successivo, ma il SDI ha 5 giorni per effettuare lo scarto)**
Di seguito l’esame della Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17/6/2019
La Fattura Elettronica deve riportare al campo “DATA” (data del documento) la data di effettuazione dell’operazione e deve essere spedita al Sistema di Interscambio nei termini di legge per non incorrere in sanzioni (il SDI accerterà la data di trasmissione).
*Fattura immediata: deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il campo “DATA” riporterà la data di effettuazione dell’operazione.
| Esempio: Impresa che liquida IVA trimestralmente: incassa il 2/07 acconto per prestazione da eseguire.
Data (fattura): 2/07 Trasmissione al SDI: entro il 14/07 (si consiglia sempre di inviare prima del termine ultimo, tenendo conto dei tempi di controllo del SDI: 5 giorni). |
**Fattura differita:deve essere trasmessa al SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il campo “DATA” riporterà la data dell’ultima operazione.
| Esempio: Impresa che liquida IVA trimestralmente: consegna merce al medesimo cliente con ddt 10/07-18/07-26/07
Data (fattura): 26/07 Trasmissione al SDI: entro il 15/08 (si consiglia sempre di inviare prima del termine ultimo, tenendo conto dei tempi di controllo del SDI: 5 giorni). |
*Fattura emessa prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini iva:
Le fatture che vengono emesse prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini iva, vanno trattate come le fatture immediate (non sono fatture differite).
| Esempio: autotrasportatore emette la fattura a fine mese (31/07) per addebitare al proprio cliente i viaggi effettuati nel mese di luglio (e ottenere il pagamento).
Data (fattura): 31/07 Trasmissione: entro il 12/08 |
| FATTURE CARTACEE
Per i soggetti che possono/o devono emettere fatture cartacee (come i forfetari/medici per prestazioni sanitarie/ecc….): I tempi di emissione sono gli stessi previsti per le fatture elettroniche, tuttavia poiché la data di spedizione non viene tracciata (dal SDI) qualora la fattura sia emessa (cioè spedita al cliente) dopo la data di effettuazione dell’operazione, il documento deve indicare entrambe le date (data emissione e data effettuazione operazione). Esempio: Fattura spedita il 14/07 (incasso del 2/07): Data fattura 14/07, indicazione nella descrizione data di effettuazione operazione 2/07 |
| RICORDIAMOCI DELLA SCADENZA DELLA MORATORIA SULLE “SANZIONI”:
30 GIUGNO 2019 (iva trimestrale) 30 SETTEMBRE (iva mensile) |
Per le operazioni effettuate:
-fino al 30/06 per i contribuenti trimestrali(data fattura fino al 30/06);
-fino al 30/09 per i contribuenti mensili(data fattura fino al 30/09);
le sanzioni previste per l’omessa/tardivaemissione/trasmissione:
–non si applicanose la fattura viene trasmessa entro il termine della liquidazione iva di competenza;
–sono ridotte al 20%se la fattura viene trasmessa entro il termine della liquidazione iva successiva.
Restano applicabili le sanzioni per il tardivo /omesso versamento.
| Contribuente trimestrale | Contribuente mensile |
| Fattura immediata (data) 30/06:
-spedizione entro il 16/08: NO sanzione -spedizione entro il 16/11: sanzione ridotta 20% |
Fattura immediata (data 30/09):
-spedizione entro il 16/10: NO sanzione -spedizione entro il 16/11: sanzione ridotta 20% |
| CORRISPETTIVI TELEMATICI: MORATORIA DA SANZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE |
La Legge di conversione del Decreto Crescita (approvata ieri 27/06) ha introdotto due importanti novità, riguardanti, una, latrasmissione dei dati e,l’altra, la moratoria sulle sanzioni. Vi forniamo una brevissima sintesi
- idati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
- lamemorizzazione dei dati dei corrispettivi dovrà esseregiornaliera
- Moratoria per i primi sei mesi dall’applicazione: la trasmissione telematica potrà essereeffettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.
In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l’invio dei corrispettivi non dovrà essereeffettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (esempio icommercianti al minuto, effettueranno l’invio entro 12 giorni dalla vendita; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento).
Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che va:
–dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiorea 400.000 euro;
– dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
Viene disposto, infatti, che nel descritto lasso temporale non sono applicate le sanzioni (per “omissione”) se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.
| PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE E CONTRIBUTI (REDDITI/IRAP) |
Sono stati prorogati al 30/09 i versamenti delle imposte/contributi relativi al modello Redditi/Irap/2019 per i soggetti ISA e non solo.
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA(ditte individuali/società di persone/società di capitale/professionisti/associazioni professionali) e che dichiarano ricavi /compensi non superiori a € 5.164.569, i termini dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi/irap/contributi/ecc, che scadono dal 30/06 al 30/09 sono prorogati al 30/09/2019. Beneficiano della proroga anche i soggetti interessati da una causa di esclusione dagli ISA (compresi minimi/forfettari).
La proroga interessa anche i soggetti che “partecipano” in qualità di collaboratori di impresa familiare/ soci di società di persone/ soci di società di capitale in regime di trasparenza/ associati di associazioni professionali).
I soggetti non compresinella proroga sono:
-i soggetti non interessati dagli ISA (quali le persone fisiche private, i soggetti per i quali non è stato approvato il modello ISA, i soggetti con ricavi/compensi superiori a € 5.164.569, i soci persone fisiche delle società di capitale non in regime di trasparenza);
-le società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, con termine di versamento delle imposte non scadente nel periodo 30/06-30/09.
FISCO/Trasmissione telematica dei corrispettivi Niente sanzioni per chi non ha ancora a disposizione i nuovi apparecchi
A pochi giorni dal debutto dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi – che, come noto, avverrà il prossimo 1° luglio – moltissime imprese stanno incontrando notevoli difficoltà sia nell’installazione dei nuovi registratori telematici sia nell’adeguare l’attuale misuratore fiscale. Inoltre sono necessari interventi alla disciplina dei registratori telematici per soddisfare pienamente le necessità di emissione del nuovo documento commerciale in sostituzione della ricevuta fiscale.
Commercianti e artigiani non possono essere sanzionati a causa di oggettivi problemi del mercato nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le richieste.
R.ETE. Imprese Italia chiede, pertanto, un intervento urgente affinché tutte le imprese che hanno effettuato l’ordine di acquisto del nuovo registratore telematico o richiesto l’adeguamento del misuratore fiscale entro la data del 30 giugno, ma entro la medesima data non è stata possibile la messa in uso dei nuovi apparecchi, possano continuare a certificare i corrispettivi emettendo scontrini e ricevute fiscali senza incorrere in sanzioni, fino al decorso di 10 giorni dal momento in cui avranno a disposizione i nuovi dispositivi per trasmettere telematicamente i corrispettivi.
Inoltre, per chi effettua lavori presso il proprio cliente, è importante che l’Agenzia delle Entrate, già nelle prossime ore, renda operativa la procedura web per la registrazione dei corrispettivi nel portale Fatture&corrispettivi.
Orario di lavoro, Videosorveglianza tra le opportunità per le aziende dell’autotrasporto
Grazie al nuovo CCRL per le imprese dell’autotrasporto merci del Veneto, si aprono importanti OPPORTUNITÀ E VANTAGGI. Per presentarli e ottenerli SI DEVE PASSARE DALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.
SI PARTE DAL RICONOSCIMENTO della discontinuità dell’attività lavorativa. L’ORARIO NORMALE DI LAVORO, PASSA DALLE 39 ALLE 47 ORE SETTIMANALI (per i lavoratori inquadrati ai livelli G e H dalle 39 alle 44 ore).
SI AGGIUNGE l’ORARIO IN DEROGA, ossia di un limite orario settimanale (normale + straordinario) più ESTESO da 48 A 61 ORE.
Ci sarà la POSSIBILITÀ DI APPLICARE L’ORARIO PLURIMENSILE e quindi di accantonare/compensare lo straordinario nell’arco temporale di quattro mesi.
Infine, l’ACQUISIZIONE dell’autorizzazione all’installazione dei satellitari.
Il nuovo CCRL si applica alle
- imprese ARTIGIANE venete del settore autotrasporto c/terzi;
- imprese NON ARTIGIANE venete del settore autotrasporto c/terzi, PURCHÉ ASSOCIATE A UNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANA firmataria del CCRL e aderenti EBAV e Saninveneto.
Le richieste vanno indirizzate alla Commissione regionale Sprav con la presentazione, attraverso l’associazione di categoria delle istanze per ottenere i vantaggi sopra indicati.
Info dottoressa Paola Paglia, responsabile provinciale servizio consulenza del lavoro t. 049 8062202
e-mail, p.paglia@pd.cna.it
FORMAZIONE CON-VINCENTE CORSI PER DIRIGENTI ARTIGIANI
Proponiamo un programma formativo di alto livello, perché crediamo sia importante offrire un’opportunità di crescita personale e imprenditoriale a tutti voi.
Crescere e aggiungere valore alle vostre persone per diventare dei bravi dirigenti artigiani, mettendo in evidenza le peculiarità di ciascuno, è uno dei ‘fondamentali’ del programma del presidente Luca Montagnin e della sua squadra.
Essere rappresentati di un’associazione come la nostra è già di per sé un valore, offrire degli strumenti per sostenere tale ruolo e farlo in modo naturale significa prendere consapevolezza di quel valore. A chi partecipa, verrà data la possibilità di partecipare a due incontri della rete di imprese CNA Padova, IO IMPRESA2.0.
Iniziamo con NICOLA ZEMA, coach di grande spessore, personalità e professionista assai apprezzato negli ambienti CNA.
IO SONO PREZIOSO/A
Se fossi consapevole del mio valore, gli altri non avrebbero difficoltà a riconoscerlo
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019, CORSO DI 4 ORE DALLE 8.30 – 12.30
SEDE TECNA VIA SAVELLI 128
“Se mi sveglio alla mattina imbronciato, comprometterò l’andamento di tutta la giornata!. Noi possiamo imparare a evitarlo”.
Da questa battuta con la quale ci ha lasciati Zema all’ultimo seminario tenutosi qui in CNA, seguito da più di 50 imprenditori, si svilupperà il contenuto della lezione. Impariamo capire e a raccontare il nostro valore per poi farlo riconoscere anche agli altri.
Ci piace presentare Zema a chi non lo conosce con le sue stesse parole: “amo la gente, le imprese impossibili, la comunicazione efficace, le sinergie, la crescita, il miglioramento. Trovo tempo per tutti e vorrei contribuire al successo di tutti voi, perché il successo non è un gioco a somma zero, come credono in molti. Se volete che il mondo sia migliore, fate in modo di diventare voi delle persone migliori, lavorando sulle competenze, sulle attitudini e sulla motivazione. Sarò felice di essere al vostro fianco, anche da domani”