Quesito dell’operatore:
“Siamo aggiudicatari di un appalto e dovremmo subappaltare una lavorazione.
Qual è l’importo da dichiarare come valore del subappalto? Quello della nostra offerta (€ 5.600,00), o quello dell’offerta presentataci dalla ditta subappaltatrice (€ 5.050,00)?”
Risponde l’avv. Mauro Crosato, esperto in diritto amministrativo:
Va detto, che, a norma dell’art. 105 del codice degli appalti, il subappalto è ancora soggetto a limiti quantitativi: oggi è possibile subappaltare una parte delle lavorazioni non superiore al 50% del valore complessivo del contratto aggiudicato.
Dal testo del quesito, pare che la lavorazione subappaltata sia solo una parte dell’intero contratto.
In relazione al valore del subappalto, dopo la decisione della Corte di Giustizia UE, che ha ritenuto non conforme alle regole europee il limite di ribasso del 20% per il corrispettivo dovuto al subappaltatore, oggi vi è una (relativa) libertà nel fissare il compenso per il subappaltatore.
In ogni caso, il compenso indicato appare coerente con la necessità di rispetto dei minimi salariali e degli obblighi connessi con il rapporto di lavoro, come indicato dall’art. 105, c. 9, del codice degli appalti.
Per questo motivo, la dichiarazione di subappalto deve contenere il corrispettivo effettivamente versato al subappaltatore, allegando il relativo contratto di subappalto (art. 105, c. 7). Ciò anche per consentire, ricorrendone le condizioni, il pagamento diretto al subappaltatore, come previsto dal comma 13 dello stesso articolo.
RICAPITOLIAMO: Nel caso di specie, il contratto di subappalto avrà valore di € 5.050,00 e questo è l’importo che dovrà essere dichiarato come valore. E’ normale che l’appaltatore possa ricaricare sul costo puro del subappaltatore (una volta vigeva un limite del 20% di differenza tra un’offerta e l’altra, ora il limite è stato tolto).
La stazione appaltante pagherà direttamente il subappaltatore se questa è una piccola o media impresa (secondo i parametri europei). In ogni caso è possibile prevedere il pagamento diretto al subappaltatore.
La clausola di tracciabilità dei pagamenti va posta a pena di nullità su tutti i contratti con la pubblica amministrazione: quindi deve essere presente nel contratto tra stazione appaltante e appaltatore. Siccome il subappalto è attività che si inserisce nella fornitura dell’appalto, anche il contratto tra appaltatore e subappaltatore deve contenere, a pena di nullità, la clausola di tracciabilità dei pagamenti.
Quindi il contratto di subappalto deve contenere la clausola e il subappaltatore (di regola nel contratto stesso) dichiara il conto dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti relativi al lavoro commissionato e le persone autorizzate ad operarvi.