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CNA Padova
30Nov

Aumento prezzi materiali da costruzione: come fare domanda di compensazione in caso di contratti pubblici

30/11/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 92

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Non è l’impresa appaltatrice a dover “conteggiare” le compensazioni, ma deve esclusivamente presentare l’istanza alla stazione appaltante perché si attivi per calcolare le compensazioni.
L’istanza va inviata ENTRO IL 7 DICEMBRE 2021.
Le tabelle allegate al decreto MIMS dell’11 novembre 2021 con le rilevazioni delle variazioni dei prezzi sono scaricabili cliccando qui.
Il fac-simile per la presentazione dell’istanza, da inviare via PEC alla stazione appaltante, è scaricabile cliccando qui.

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30Nov

Bonus Edilizi, no visto di conformità per fatture prima del 12 novembre

30/11/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 94

È quanto indica l’Agenzia delle Entrate che sul proprio sito ha aggiornato le FAQ già pubblicate in tema di Superbonus 110% in modo da fornire alcune prime risposte alle modifiche intervenute a norma del Decreto Antifrode che impatta anche sugli altri bonus edilizi “minori”.

Il chiarimento più atteso da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda i contribuenti che, prima del 12/11/2021 (data di entrata in vigore del D.L.  157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione o mediante la stipula di accordo tra le parti o, per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni. Per essi, l’Agenzia ha escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità nonché l’asseverazione, sottolineando la tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede.

Per tali contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, per consentire la trasmissione delle relative Comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 Novembre.

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16Nov

DL Antifrode: gli unici frodati rischiano di essere gli imprenditori!

16/11/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 95

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore con il decreto:

  1. estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  2. effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
  3. regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

SUPERBONUS 110%
Per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

LE ALTRE DETRAZIONI (DIVERSE DAL 110%)
L’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Diviene quindi necessario anche per: bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Questa è una pura e semplice complicazione burocratica che aumenta i costi a carico della fiscalità visto che è completamente scaricabile e di sicuro non fermerà i pochi “furbetti” che stanno utilizzando comportamenti scorretti.

VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI
Ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.
Viene inserita, al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio 34/2020, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.
Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.
Questa è la situazione più critica: si rischia che lo sconto in fattura che permetteva al consumatore di ridurre l’investimento del 50% sia gravato dal visto di conformità che certifica il prezzo. È davvero incomprensibile per importi bassi e in presenza di un conflitto tra cedente e acquirente, visto che il bonus è del 50% e quindi il consumatore non accetta prezzi fuori mercato!

CONTROLLI PREVENTIVI AGENZIA ENTRATE NEI CASI “A RISCHIO”
Viene inserito il nuovo art. 122 bis nel DL 34/2020 (Rilancio) che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito/sconto in fattura, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.
La sospensione è finalizzata all’effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.
Inoltre i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007: si tratta, rispettivamente, dell’obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

CONTROLLI DELL’AGENZIA
Il Decreto Antifrode interviene, inoltre, nei controlli dell’Agenzia delle Entrate, non solo nell’ambito del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia.
La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

ENTRATA IN VIGORE
Il Decreto entra in vigore il 12/11/2021.
Il giorno stesso l’Agenzia delle Entrate ha bloccato la procedura di invio delle istanze e ha pubblicato il nuovo Modello e istruzioni, tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto Antifrode.
Urgono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto se da un lato è pacifico che i modelli di comunicazione presentati dal 12/11/2021 devono essere muniti del visto di conformità, dall’altro è necessario che l’Agenzia prenda posizioni per la spedizione dei modelli relativi a spese sostenute prima del 12/11/2021.

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11Nov

Bonus in edilizia – Indagine CNA: “Trainano la ripresa. Vanno mantenuti”

11/11/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 84

Secondo l’indagine curata dal Centro studi della CNA, quest’anno la crescita delle spese edili di imprese e famiglie è destinata a salire del 62,7% sul 2019, anno pre-pandemia, e addirittura del 73,2% rispetto al 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia quando tra febbraio e maggio il confinamento ha paralizzato l’attività nel settore delle costruzioni.
In termini assoluti, a fronte dei 46,2 miliardi di euro stimati dal Centro studi della CNA per l’intero 2021, nel 2020 la spesa è ammontata a 26,7 miliardi e nel 2019 a 28,4 miliardi.
Interessante anche l’analisi dell’andamento mensile di queste spese, da cui emerge l’impennata registrata a fine anno, periodo nel quale si è temuta la fine delle norme più favorevoli a imprese e cittadini.
I risultati dell’indagine, quindi, ribadiscono l’esigenza di confermare il Superbonus al 110%, il Bonus facciate al 90%, le detrazioni sulle ristrutturazioni degli edifici al 50%, le detrazioni sulla riqualificazione energetica degli edifici al 65% nonché di confermare la possibilità per tutte le misure di cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni riconosciute.
Questi risultati sono basati sui dati resi disponibili dal ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi ai versamenti delle ritenute (applicate sui bonifici bancari effettuati per il pagamento delle spese fino al mese di settembre 2021), e attraverso una stima prudenziale che valuta nel 30% delle spese complessive sostenute dalle famiglie nel 2019 l’ammontare dell’importo cui è stato riconosciuto dalle imprese edili lo sconto in fattura.

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02Nov

Vaccarino: “È un errore depotenziare i bonus per l’edilizia”

02/11/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 86

E’ quanto afferma il Presidente Nazionale di CNA, Daniele Vaccarino, sottolineando che “la forte limitazione del Superbonus 110%, la riduzione del bonus facciate e, elemento ancor più grave, la cancellazione della cessione del credito per i bonus del 65% e 50% mettono a rischio il positivo andamento del settore dell’edilizia che sta finalmente mostrando robusti segnali di ripresa dopo un lungo periodo di crisi. Inoltre le nuove misure renderanno più complicato il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni, e di valorizzazione delle nostre città”.

Si tratta di interventi che hanno bisogno di certezza e stabilità nel tempo mentre la manovra conferma un approccio discontinuo con modifiche e cambiamenti ogni anno che generano incertezza e inibiscono le scelte di investimento.

CNA auspica che il Parlamento corregga l’impianto della manovra nella parte che riguarda gli incentivi all’edilizia sottolineando che un confronto preventivo tra il Governo e il sistema delle imprese sarebbe stato di grande aiuto all’interesse generale. La Confederazione confida che quanto prima si apra un tavolo sul tema rilevante del fisco e della riduzione del cuneo fiscale.

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25Ott

Aprire il mercato degli appalti pubblici alle piccole imprese

25/10/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 88

A oltre il 96% delle imprese italiane infatti è riservato soltanto il 17% del mercato degli appalti pubblici, mentre l’83% viene affidato a meno del 4% delle imprese. E’ quanto ha sottolineato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato precisando che la Confederazione condivide l’orientamento del Governo a promuovere un nuovo impianto regolatorio degli appalti pubblici coerente con le direttive comunitarie.

Tuttavia CNA lamenta che nel testo della legge delega “al momento non c’è alcun riferimento al principio comunitario di favorire l’accesso alle Pmi, che è fondamentale per sostenere la grande maggioranza del nostro tessuto imprenditoriale”.

Altra lacuna della legge delega riguarda la suddivisione in lotti che rappresenta un principio delle direttive europee. Per la CNA la legge delega deve individuare soluzioni normative per rendere obbligatoria la suddivisione in lotti. La nuova disciplina inoltre dovrebbe favorire e promuovere le aggregazioni tra gli operatori economici e favorire la partecipazione delle piccole imprese locali per tutelare le attività economiche diffuse sul territorio.

Fondamentale poi la semplificazione delle procedure per favorire la partecipazione delle imprese e ridurre gli oneri a carico degli operatori. Per la CNA inoltre è essenziale la qualificazione delle stazioni appaltanti e una semplificazione della disciplina per gli appalti sottosoglia per non penalizzare micro e piccole imprese.

Sul tema del subappalto, CNA rileva che l’eliminazione di ogni limite rischia di premiare imprese prive di capacità organizzativa. Pertanto è “opportuno reintrodurre limiti al subappalto, almeno nell’ambito degli importi sottosoglia”.

La Confederazione nel complesso sottolinea l’esigenza di valorizzare i principi delle direttive comunitarie (semplificazione, trasparenza, riduzione oneri a carico delle imprese, accesso per micro e piccole imprese) attraverso un confronto effettivo con tutti gli operatori. Sarebbe utile la costituzione di una cabina di regia già prevista nell’attuale codice coinvolgendo le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

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20Ott

Incomprensibile limitare il Superbonus 110% e non prorogare il bonus facciate

20/10/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 85

Sarebbe incomprensibile tuttavia, se trovassero conferma le notizie di stampa, limitare la proroga soltanto a condomini e edifici IACP, escludendo tutte le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti, così come non prorogare il bonus facciate. Per la Confederazione ridurre le misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare contrasta con l’orientamento di una manovra espansiva per sostenere e consolidare la crescita annunciata dal Governo e che trova conferma nel documento programmatico di bilancio approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

CNA ritiene che limitare la platea dei beneficiari del Superbonus penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e la grande maggioranza dei piccoli comuni italiani. Al tempo stesso il bonus facciate sta dimostrando di centrare il duplice obiettivo di stimolo all’economia e di strumento efficace per rendere più belle strade e piazze del nostro Paese.

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10Ott

Riparte il grande cantiere delle costruzioni, grazie a PNRR e bonus

10/10/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 81

Precedentemente sono stati eletti i presidenti nazionali di mestiere, in occasione dei singoli consigli elettivi di CNA Edilizia –  CNA Lapidei – CNA  Imprese di pulizia.

“Il percorso dei prossimi anni prosegue quello inaugurato quattro anni fa” ha detto Ponzio. “Questo è un settore che esce da una forte crisi e che sarà fortemente rilanciato grazie al Pnrr e ai bonus fiscali, che stanno dando una spinta importante. Una spinta in termini di sviluppo, e opportunità di lavoro per le nostre imprese e per il Paese. Abbiamo un grande percorso da fare e tanti importanti obiettivi, in particolare in tema di relazioni sindacali e formazione. Edilizia, lapidei e imprese di pulizia hanno davanti un grande percorso da fare e tanti importanti obiettivi da raggiungere per i prossimi quattro anni, il tema delle relazioni sindacali e il rafforzamento del sistema della bilateralità, l’innalzamento delle competenze di artigiani e dipendenti essenziali per stare su un mercato in continua evoluzione e la riforma del codice degli appalti sono alcuni dei principali temi che interesseranno le attività dell’Unione costruzioni”.

Nel corso del consiglio è intervenuto il presidente nazionale CNA, Daniele Vaccarino: “nel settore delle costruzioni si respira un’aria migliore rispetto ad altri comparti – ha osservato-. Questo è un settore che negli anni pre-pandemia ha avuto una crisi enorme, affrontata con l’utilizzo delle incentivazioni per la casa, ma soprattutto con interventi di natura ambientale, nell’ottica del risparmio energetico. Purtroppo c’è un grandissimo problema di reperimento delle materie prime, che rischia di vanificare il potenziale sviluppo. Non solo in campo privato, anche pubblico, rispetto alle grandi infrastrutture che dovrebbero essere avviate” ha osservato Vaccarino.

I presidenti nazionali di mestiere, eletti in occasione dei singoli consigli elettivi sono:

Enzo Ponzio– Edilizia

Alberto Santoro– Lapidei

Angelo Cornacchione – Imprese di Pulizia

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21Set

Revisione degli Isa, le nostre richieste per alcune attività edili

21/09/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 75

L’aumento degli oneri finanziari generati dall’introduzione dei meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito a fronte di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici legati ai bonus fiscali. L’aumento generale della voce “altri oneri amministrativi” in conseguenza dell’utilizzo di piattaforme che facilitano la gestione delle pratiche e più in generale la gestione della mole burocratica generata dalle attività per gli interventi legati agli stessi bonus fiscali.

Sono questi i tre elementi messi in risalto da CNA Costruzioni e dal dipartimento Politiche fiscali CNA nell’incontro con l’Agenzia delle entrate tenuto il 13 settembre in materia di revisione degli Isa CG50U per le attività di intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento e finitura degli edifici.

L’Agenzia delle entrate è stata invitata da CNA a riporre la massima attenzione a queste osservazioni, e magari a introdurre appositi correttivi per contemperare gli effetti negativi che si potrebbero generare sull’affidabilità fiscale dei settori coinvolti. 

L’indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) esprime un giudizio di sintesi sull’attendibilità dei comportamenti fiscali del soggetto. Occorre sottolineare che i valori medi dei settori analizzati, mostrati in occasione dell’incontro da parte dell’Agenzia delle entrate, riportano un indice di affidabilità positiva, a dimostrazione che complessivamente l’impostazione è coerente con i criteri generali adottati per la sua costruzione.

Il prototipo Isa presentato nell’ambito della riunione, tuttavia, è stato realizzato sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate dalle imprese relative al periodo d’imposta 2019. Dal momento che la revisione dell’Isa avrà effetto con riferimento al periodo d’imposta 2021, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del “bonus 110” (insieme alla possibilità correlate di optare per la trasformazione delle detrazioni relative a lavori edili in crediti d’imposta cedibili anche agli istituti di credito ovvero della possibilità di chiedere il riconoscimento della detrazione sottoforma di sconto in fattura) il mercato dei lavori edili ha subito un’impennata considerevole. Sulla base dei dati resi disponibili dal Mef, la CNA ha stimato che nel primo semestre del 2021, la domanda di lavori edili per cui c’è stato il riconoscimento delle detrazioni (ovvero è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione) si è incrementata rispetto al 2019 di circa 4 miliardi di euro. Questo aumento, peraltro, non comprende la parte di lavori edili per cui è stata effettuata l’opzione per lo sconto in fattura. Il forte aumento della domanda ha determinato una modifica importante nelle relazioni tra costi e ricavi, rischiando di falsare le valutazioni che sono emerse dall’applicazione del prototipo fondato, invece, sui dati del 2019.

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30Ago

Superbonus 110%: al via il modulo per la Cila

30/08/2021 lucas Costruzioni, In evidenza 78

Lo consideriamo un passo in avanti sul percorso della semplificazione della misura. Il ministero della funzione pubblica evidenzia che il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

La Cila e le semplificazioni sul Superbonus

Il modulo per la Cila fa seguito ad alcuni miglioramenti del Superbonus 110% introdotti con il decreto semplificazioni. Semplificazioni che avevamo proposto anche in termini di precisazioni e chiarimenti. In particolare un primo chiarimento interessa l’installazione del cappotto termico e del cordolo sismico: è stabilito infatti che gli stessi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime previste dalle norme attualmente in vigore.

I vizi di forma

Inoltre l’eventuale decadenza del beneficio in relazione a violazioni meramente formali emerse da controlli ex post non inficia tutto il Superbonus: pesa limitatamente all’irregolarità riscontrata alla parte contestata e non sul complesso dell’agevolazione. E’ stata introdotta una norma che sposta da 18 a 30 mesi i termini per il cambio di residenza qualora l’immobile sia sottoposto ad interventi agevolati legati al super bonus 110%.

La Confederazione considera strategico il Superbonus 110% quale strumento per l’efficienza energetica e stimolo economico. Per questo ritiene fondamentale l’estensione dell’incentivo almeno a tutto il 2023.

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