Dopo anni di difficoltà il settore delle costruzioni riparte ma prima il COVID e poi la burocrazia rischiano di fermarlo. Con l’entrata in vigore venerdì 12 novembre del D.L. “Antifrode” n. 157 del 11/11/2021, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.
Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore con il decreto:
- estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
- effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
- regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
SUPERBONUS 110%
Per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
LE ALTRE DETRAZIONI (DIVERSE DAL 110%)
L’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Diviene quindi necessario anche per: bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Questa è una pura e semplice complicazione burocratica che aumenta i costi a carico della fiscalità visto che è completamente scaricabile e di sicuro non fermerà i pochi “furbetti” che stanno utilizzando comportamenti scorretti.
VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI
Ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.
Viene inserita, al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio 34/2020, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.
Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.
Questa è la situazione più critica: si rischia che lo sconto in fattura che permetteva al consumatore di ridurre l’investimento del 50% sia gravato dal visto di conformità che certifica il prezzo. È davvero incomprensibile per importi bassi e in presenza di un conflitto tra cedente e acquirente, visto che il bonus è del 50% e quindi il consumatore non accetta prezzi fuori mercato!
CONTROLLI PREVENTIVI AGENZIA ENTRATE NEI CASI “A RISCHIO”
Viene inserito il nuovo art. 122 bis nel DL 34/2020 (Rilancio) che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito/sconto in fattura, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.
La sospensione è finalizzata all’effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.
Inoltre i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007: si tratta, rispettivamente, dell’obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
CONTROLLI DELL’AGENZIA
Il Decreto Antifrode interviene, inoltre, nei controlli dell’Agenzia delle Entrate, non solo nell’ambito del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia.
La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
ENTRATA IN VIGORE
Il Decreto entra in vigore il 12/11/2021.
Il giorno stesso l’Agenzia delle Entrate ha bloccato la procedura di invio delle istanze e ha pubblicato il nuovo Modello e istruzioni, tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto Antifrode.
Urgono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto se da un lato è pacifico che i modelli di comunicazione presentati dal 12/11/2021 devono essere muniti del visto di conformità, dall’altro è necessario che l’Agenzia prenda posizioni per la spedizione dei modelli relativi a spese sostenute prima del 12/11/2021.