Dal 15 marzo sono in vigore le nuove regole per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare che conseguentemente comportino la necessità di apporre specifica segnaletica. È il caso dei cantieri che si svolgono completamente o in parte con occupazione del sedime stradale.
Le nuove regole, contenute nel Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019, revisionano le precedenti disposizioni del 2013. Queste le principali caratteristiche e novità stabilite dalle nuove disposizioni, per le attività comportanti apposizione di segnaletica stradale:
- Gestori di infrastrutture, imprese appaltatrici ed esecutrici devono applicare almeno i criteri di sicurezza contenuti nell’Allegato I del decreto ovvero criteri equivalenti per attività non disciplinate nell’allegato indicato
- L’adozione e l’applicazione dei criteri di sicurezza per l’apposizione della segnaletica di cantiere deve essere evidenziata all’interno dei documenti di sicurezza dell’azienda (DVR, POS, DUVRI, PSC)
- Gli interventi di apposizione, integrazione, rimozione della segnaletica devono essere eseguiti da una squadra che abbia esperienza adeguata nel campo di attività e nella categoria di strada interessata dagli interventi e tutti gli operatori (che appongono la segnaletica), devono essere formati in accordo all’allegato II del decreto in esame.
- La gestione operativa degli interventi di apposizione della segnaletica deve essere costantemente guidata e controllata da un preposto (specificatamente formato secondo le previsioni dell’allegato II del decreto). Il preposto può coordinare la squadra a vista o tramite collegamento con ricetrasmittenti).
- Contenuti, durata minime e modalità di erogazione della formazione per addetti e preposti all’apposizione della segnaletica sono indicate nell’Allegato II al decreto che stabilisce anche un obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione in esame. L’aggiornamento deve avere durata minima di 6 ore e può essere effettuato sui luoghi di lavoro.
- Gli indumenti ad alta visibilità da indossare nell’apposizione della segnaletica devono essere, secondo il tipo di strada, obbligatoriamente di classe 2 e 3 (non sono ammessi abiti di classe 1). Il decreto stabilisce anche tipo di segnalazione per i veicoli operativi e la segnaletica necessaria della zona di intervento.
Più volte nel decreto viene ribadito che la formazione specifica prevista dalla norma riguarda addetti e preposti alla sola apposizione della segnaletica e non a tutti gli operatori del cantiere. Tutti i lavoratori presenti invece dovranno essere formati sulla sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08. La formazione per l’apposizione della segnaletica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di base per la sicurezza.
MEDICI COMPETENTI: ENTRO IL 31 MARZO COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI
Scade il 31 marzo, il termine entro il quale i medici competenti devono trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, i dati sanitari e di rischio aggregati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (così detta trasmissione dell’Allegato 3B).
Per l’invio dei dati, i medici devono utilizzare lo specifico portale messo a disposizione dall’INAIL.
info a.saccardo@pd.cna.it 049 8062232