La Camera di Commercio di Padova (CCIAA) ha dato nuove indicazioni alle aziende del settore "cura e manutenzione del verde" (codice ateco 81.30.00) in materia di requisiti professionali.
Le novità sono due:
- imprese nate dopo 25/08/2016 proroga dei termini per ottenere i requisiti professionali attraverso la formazione
- imprese operanti prima del 25/08/2016 possibilità di comunicare alla CCIAA il possesso dei requisiti
In merito al primo punto, le imprese nate dopo il 25/08/2016 che non abbiano ancora ottenuto i requisiti professionali attraverso il corso obbligatorio da 180 ore avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per ottenere i requisiti. Le complicazioni che l’emergenza sanitaria ha generato nella formazione sono alla base di questa proroga.
In merito al secondo punto, le imprese già nate prima del 25/08/2016 e che abbiano maturato un’esperienza almeno biennale nel settore alla data del 22/02/2018 possono (non devono, ma possono) comunicare alla CCIAA di avere questo biennio di esperienza.
Alcune considerazioni di carattere sindacale:
I dettagli su come organizzare la formazione sono arrivati 18 mesi dopo l’entrata in vigore della legge 154/16 (25 agosto 2016, entrata in vigore della legge 154/16 che introduce i requisiti professionali, all’accordo del 22 febbraio 2018 in Conferenza Stato Regioni). Chiediamo: perché lasciare 18 mesi di incertezza alle imprese e di vuoto formativo che continua a generare rischi per operatori e consumatori?
L’accordo Stato Regioni del 22/02/2018 stabilisce che servono almeno 2 anni di esperienza nel settore maturati alla data dell’accordo stesso per avere riconosciuti i requisiti. Quindi un’azienda ha i due anni di esperienza solo se nata prima del 23/02/2016, vale a dire sei mesi prima dell’entrata in vigore della legge stessa! L’accordo Stato Regioni quindi ha reso retroattivi gli effetti della legge 154/2016. Un’azienda nata ad esempio in aprile 2016 (la legge non era in vigore) si trova senza i due anni di esperienza. Chiediamo: perché le norme sono scritte senza considerare un principio giuridico di base come la non retroattività?
Sono passati invece ben 4 anni dalla legge 154 e nessuno ha ancora chiarito come si devono comportare le imprese già nate prima della legge. La CCIAA con la delibera oggetto della newletter dà la possibilità alle imprese di comunicare i requisiti già maturati con una autodichiarazione. Tuttavia è evidente che si tratta di una iniziativa presa dalla CCIAA per rattoppare un vuoto legislativo. Lodevole, la CCIAA dimostra senso di responsabilità pur non essendo un’istituzione legiferante. Chiediamo: perché il Parlamento emana una legge che mette in discussione un intero comparto economico, coinvolge migliaia di imprese e famiglie senza determinarne i dettagli applicativi in tempi decenti?
Per chiarimenti, la compilazione e l’invio sono a disposizione.
Federico Ambrosi
t. 049 8062258
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