In attesa delle linee guida del Governo sul Decreto "Green Pass" pubblicato il 22 settembre, CNA Padova ha illustrato le principali novità introdotte dal Governo e come aziende e lavoratori devono adeguarsi al nuovo provvedimento.
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CNA esprime forte preoccupazione sul funzionamento del Green Pass nei luoghi di lavoro con riferimento alle imprese con meno di 15 dipendenti e chiede un incontro urgente al Governo per definire regole chiare e aderenti alla complessa realtà del tessuto produttivo.
Le risposte alle vostre domande sul Green Pass
Sì, tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore privato devono avere il green pass
NO, il datore di lavoro non può trattenere copia del green pass del lavoratore per questioni di privacy
SI, tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore privato devono avere il green pass
Il sistema di controllo della validità del green pass avviene tramite l’APP GRATUITA che puoi scaricare da questo link. La procedura di verifica non può comportare la conservazione (memorizzazione) di alcun dato per questioni di privacy. Di conseguenza, l’uso della mail è sconsigliata perché può non garantire questa condizione. Per i singoli casi consigliamo di chiedere una procedura di gestione con una richiesta al nostro ufficio sicurezza@pd.cna.it
I controlli si eseguono con l’apposita APP GRATUITA. Nelle procedura aziendale va indicato chi può eseguirli. I soggetti delegati al controllo devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica. La procedura aziendale integrata dalle istruzioni di cui sopra fornirà indicazioni anche sui comportamenti da tenere a seguito del controllo eseguito (chi informare, come trattare il collega sprovvisto di green pass, ecc)
No, se il dipendente non può vaccinarsi non deve presentare il green pass ma deve avere un certificato medico che attesti la sua situazione. In questo caso non è necessario il tampone
Non può accedere al lavoro. Deve avere il green pass. L’esecuzione di un tampone con esito negativo genera un green pass temporaneo (per 48 ore) che deve esibire al datore di lavoro
No, l’azienda non è tenuta a pagare i tamponi dei dipendenti
Il tampone con esito negativo genera un green pass che è temporaneo: dura 48. Di conseguenza, chi fa il tampone ha un green pass che dura 2 giorni
La durata del green pass varia in relazione alle condizioni che lo hanno prodotto (vaccino: 12 mesi , guarigione da COVID-19: 6 mesi, esito negativo del tampone: 48 ore). Sono state introdotte delle modifiche recenti alla durata e pertanto, salvo casi particolari, la durata del green pass potrebbe essere stata prorogata se lo stesso è stato ottenuto prima delle modifiche indicate.
Il lavoratore non può accedere ai luoghi di lavoro.
Si, ma devono avere il green pass perchè svolgono attività lavorativa
Per queste gestioni è necessario creare una procedura aziendale che tuteli l’imprenditore. È consigliato contattare il servizio salute e sicurezza mandando una mail a sicurezza@pd.cna.it In ogni caso, la verifica del green pass è un obbligo per il datore di lavoro e risulta sanzionabile qualora non fosse eseguita
Per queste gestioni è necessario creare una procedura aziendale che tuteli l’imprenditore. È consigliato contattare il servizio salute e sicurezza mandando una mail a sicurezza@pd.cna.it In ogni caso, la verifica del green pass è un obbligo per il datore di lavoro e risulta sanzionabile qualora non fosse eseguita
Deve essere verificato il Green Pass. Essendo lavoratori autonomi o dipendenti di altre aziende l’obbligo del controllo è in capo sia a se stessi o ai rispettivi datori di lavoro, sia ai datori di lavoro/titolari delle imprese dove i collaboratori accedano per effettuare la propria attività. In tal senso è necessario creare una procedura aziendale che tuteli l’imprenditore. È consigliato contattare il servizio salute e sicurezza mandando una mail a sicurezza@pd.cna.it
Il decreto non lo esplicita. Tuttavia l’impossibilità (divieto) attuale (per privacy) di memorizzare / archiviare informazioni implica la necessità di un controllo costante del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Per queste gestioni è necessario creare una procedura aziendale che tuteli l’imprenditore. È consigliato contattare il servizio salute e sicurezza mandando una mail a sicurezza@pd.cna.it
Il lavoratore autonomo è tenuto ad avere il green pass
Lo smart working è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che viene attivata in base all’accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore). Il lavoratore privo di green pass non è motivo per imporre di svolgere la prestazione in smart working.
La sanzione viene irrogata dal Prefetto ed è amministrativa. da 600 a 1.500 euro per il lavoratore e da 400 a 1.000 per il datore di lavoro, fatte salve sanzioni specifiche
Dipende dalla procedura interna che si è data l’impresa a tutela dell’imprenditore, dalla situazione e dal ruolo “dell’incaricato” (al controllo e/o all’accertamento delle violazioni). In caso di violazioni l’incaricato all’accertamento deve trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione rilevata. Oltre agli incaricati aziendali, le violazioni possono sempre essere rilevate anche dalle autorità esterne di controllo.
La procedura aziendale deve stabilire le modalità di controllo. Secondo una lettura rigorosa del decreto queste devono essere previste “anche a campione” e non esclusivamente a campione.In caso di necessità consigliamo contattare il ns. servizio salute e sicurezza mandando una mail a sicurezza@pd.cna.it
L’incarico per i controlli e/o accertamenti risulta disciplinato dalle stesse disposizioni contrattuali sull’attribuzione degli incarichi di lavoro
Non può accedere e prestare il lavoro
Il datore di lavoro viola la legge se non possiede una modalità operativa per eseguire le verifiche previste
Secondo procedura aziendale sui controlli si attiverà l’accertamento della violazione in caso il lavoratore acceda senza green pass
Se l’azienda ha meno di 15 dipendenti e il dipendente non presenta il green pass può essere sospeso per tutta la durata del contratto a termine in sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni (rinnovabile una sola volta quindi al massimo per 20 giorni).
Le disposizioni su verifiche e controlli entrano in vigore dal 15 ottobre
Il lavoratore deve presentarsi con green pass che si può ottenere con diverse modalità, compreso il tampone.
Accederà al lavoro con green pass prodotto attraverso tampone negativo
Se il lavoratore non presenta la certificazione può essere sospeso per al massimo per 20 giorni (10+10). Oltre tale termine è sempre considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31/12/2021.
La norma prevede che le modalità di verifica e controllo aziendali individuino con atto formale gli addetti incaricati all’accertamento delle violazioni. Saranno sempre possibili controlli anche da parte delle autorità esterne intervenute in azienda
Il contratto a termine in sostituzione può essere fatto per tutto il periodo di assenza del lavoratore privo di certificazione.
L’incaricato secondo la procedura aziendale, può essere anche il titolare
I dati sulle scadenze sono soggetti alla norma sulla privacy. Non possono essere conosciuti o conservati.
Si. Anche lei è soggetto a questi adempimenti
Si (con esito negativo)
Il green pass deve essere verificato con app specifica
È una disposizione di legge e va applicata nel rispetto della privacy
La situazione è sanzionabile
Le risposte contenute in questa FAQ rispondono alla normativa e alla sua interpretazione al 27/09/2021 e non costituiscono indicazioni specifiche.
Per specifiche casistiche invitiamo l’imprenditore a contattare i nostri uffici
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