L’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 relativamente alla disciplina di alcuni crediti d’imposta, tra cui quello sui beni strumentali 4.0
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 maggio 2022 ha tracciato un quadro sintetico delle modificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 relativamente alla disciplina del credito d’imposta sui beni strumentali nuovi, oltre che di altre agevolazioni fiscali.
La Circolare ricorda come la Legge di Bilancio 2022 sia intervenuta sull’ambito temporale di applicazione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali “4.0”, materiali ed immateriali, estendendone la durata sino al 2026, dunque con positivi effetti sulla possibilità per le imprese di programmare investimenti nel breve-medio periodo.
Relativamente ai beni strumentali materiali “4.0” – beni ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato “A” alla Legge di Bilancio 2017 – qualora l’investimento sia effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione” del bene entro il 31 dicembre 2022, il credito viene riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni fino a 10 milioni di costi agevolabili, del 10% per investimenti oltre quest’ultima soglia e fino ai 20 milioni di euro.
Analogamente a quanto previsto beni strumentali “ordinari”, le consegne effettuate nell’anno in corso, entro il 31 dicembre, di beni strumentali materiali “4.0” possono beneficiare del regime più favorevole del credito d’imposta, con le aliquote, per i medesimi scaglioni annuali d’investimento, che si attestano, rispettivamente, al 50%, 30% e 10%.
Per le acquisizioni di questi beni a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se “prenotati” entro 31 dicembre 2025, l’art. 44 della Legge di Bilancio 2022 prevede che il credito si applichi in misure inferiori e, in particolare:
– del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– del 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– del 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni, fino a 20 milioni di euro di costi complessivamente ammissibili.
Nuove precisazioni sugli adempimenti documentali
Nella Risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sull’obbligo, a carico dei beneficiari, di conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio.
In particolare, “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione” devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni istitutive dell’agevolazione.
L’Agenzia ha precisato che l’adempimento documentale deve essere eseguito non solo con riferimento alla fattura d’acquisto del bene, ma anche al documento di trasporto. Non è necessario, invece, inserire alcun riferimento normativo nei verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli oggetto del verbale stesso e, quindi, a beni “Industria 4.0” agevolabili, il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal DDT.
Si sottolinea dunque l’importanza per le imprese (stanti comunque le conseguenze di possibili inadempimenti), da un lato, di verificare l’apposizione dei suddetti riferimenti normativi in tutti i documenti inerenti alle operazioni – ad eccezione dei verbali di collaudo/interconnessione, ma includendo i contratti / conferme d’ordine – dall’altro di procedere, se del caso, alla regolarizzazione di tali documenti in conformità alle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 438/2020 (eventualmente privilegiando, per semplicità, il sistema della scrittura indelebile, anche mediante timbro).
Al riguardo, la stessa Agenzia conferma che la regolarizzazione dei documenti privi dei prescritti riferimenti alla norma agevolativa può essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.
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