Il Decreto Legge “Sostegni” 2021, approvato il 19 marzo 2021, prevede la riduzione temporanea della spesa sostenuta per la fornitura elettrica delle imprese connesse in Bassa Tensione, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Si tratta dell’abbattimento dei costi fissi delle fatture, nelle voci degli oneri di rete e generali di sistema, quale misura di sostegno nella crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
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L’applicazione avverrà automaticamente da parte dei fornitori. Per le imprese aderenti al Consorzio Ape-CNA, la riduzione sarà automatica, senza necessità di presentare alcuna istanza.
Rispetto al provvedimento del 2020, nel 2021 sono aumentate le risorse stanziate per questa misura, passando da 180 a 600 milioni di Euro.
È stato inoltre eliminato il requisito del codice ATECO, per cui la misura è estesa a tutti i clienti finali non domestici in Bassa Tensione.
ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) definirà la rimodulazione tariffaria per i clienti interessati, garantendo sia la riduzione della spesa legata alle componenti fisse, sia la riduzione della spesa complessiva (per i POD con potenza disponibile superiore ai 3 kW).
Il Decreto Legge dispone altresì la riduzione del 30% del Canone RAI 2021 dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici e aperti al pubblico.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 6 del DL Sostegni 2021. Ricordiamo che il Parlamento avrà 60 giorni di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per convertire il decreto in legge, con la possibilità di intervenire a modificare/eliminare quanto finora disposto.
Art. 6 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
- Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
- È abrogato l’articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
- Per le finalità di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42.
- Il Ministero dell’economia e finanze e’ autorizzato a versare l’importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
- Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e’ ridotto del 30 per cento.
- In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, e’ assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 42.