In applicazione del cosiddetto DL Anticipi, vengono confermate alcune delle misure introdotte nel periodo pandemico, che avranno validità per dodici mesi
Mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:
- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
- 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
- 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
- 50% per operazioni di capitale di rischio
- 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
- 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità
Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).
Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).
Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
Normative a confronto: disposizioni in vigore al 31.12.2023 e dall’1.1.2024