Domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework” - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti)
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, ad esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.
Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti:
- durata massima di 8 anni e un importo non superiore alternativamente
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione
- al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi, qualora l’impresa abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica.
Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2).
In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica.
Il plafond è pari a:
- 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio
- 62 mila euro per le imprese dell’agricoltura
- 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura
Le misure saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Questa ed altre misure a sostegno degli investimenti e della liquidità delle imprese verranno illustrate nel webinar di venerdì 21 ottobre, ore 14.
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