Dopo l’intervento operato con il Decreto fisco-lavoro, il legislatore è tornato sulla disciplina della Patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%
Viene limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai
seguenti beni:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa (anch’essi, tuttavia, non compresi nel patent box del 2015) e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box disciplinato dalla legge di Stabilità 2015).
Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta (anziché dal 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021).
È abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 22.10.2021 (2021) e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.
I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni alla precedente disciplina, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Sono esclusi coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di rouling, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di indicazione degli importi nella dichiarazione dei redditi.
Ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo Patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle oggetto di agevolazione (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’8° periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Le norme introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente disposizione.
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